La circolare di Assonime 3 febbraio 2025, n. 2 sottolinea il ruolo sempre più fondamentale dell’autorizzazione AEO per chi opera nel commercio internazionale. La riforma della normativa doganale nazionale, infatti, riconosce una funzione centrale a tali operatori, mentre la proposta di riforma del Codice doganale europeo ne propone una vera e propria evoluzione con l’introduzione del Trust and Check Trader
L’autorizzazione AEO: una garanzia di affidabilità per le imprese
La circolare di Assonime 3 febbraio 2025, n. 2/2025 sottolinea le numerose opportunità che interessano gli operatori certificati AEO.
Tale autorizzazione rappresenta uno status di affidabilità per l’impresa e dà diritto a tutte le semplificazioni e le agevolazioni previste dal Codice doganale dell’Unione europea (Reg. UE 952/2013), assicurando un risparmio nei tempi di consegna e nei costi aziendali.
Il certificato AEO è rilasciato dall’Agenzia delle dogane e attesta che l’impresa è finanziariamente e amministrativamente solida, oltre a essere affidabile, aggiornata e compliant rispetto alle norme del commercio internazionale e del diritto doganale.
L’autorizzazione ha anche un elevato valore reputazionale, essendo riconosciuta in tutto il mondo e documentando la competenza e l’elevata professionalità dell’impresa nei confronti dei propri clienti e partner esteri.
La circolare di Assonime, richiamandosi anche alla circolare dell’Agenzia delle dogane 5 aprile 2024, n. 9/D, illustra i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, analizzando anche le diverse fasi dell’iter autorizzativo. In particolare, la circolare esamina la procedura di audit e pre-audit da seguire per l’ottenimento dell’AEO, soffermandosi anche sui vantaggi che tale semplificazione può comportare in termini di affidabilità e compliance alla materia doganale.
Come ricordato da Assonime, infatti, l’autorizzazione AEO rappresenta un vero e proprio attestato di affidabilità, che certifica un rapporto di compliance tra l’impresa e l’Agenzia delle dogane. L’autorizzazione AEO impone un’efficiente implementazione di assetti adeguati in ambito organizzativo, amministrativo e contabile, volti a guidare l’impresa verso scelte compatibili con i rischi identificati, attribuendo un ruolo strategico alla governance aziendale nei confronti della compliance.
Assonime evidenzia anche la necessità di individuare un punto di contatto tra la disciplina sull’AEO e i diversi sistemi di organizzazione, gestione del rischio e compliance già esistenti all’interno delle imprese, come i modelli 231. La circolare propone di agevolare il processo di riconoscimento dello status di AEO per quelle aziende che abbiano già al loro interno presidi di compliance che dimostrano l’affidabilità del soggetto richiedente.
Le prospettive per il futuro: il Trust and Check Trader
La circolare di Assonime esamina anche le prospettive di evoluzione della certificazione AEO. La certificazione AEO, infatti, si pone al centro della proposta di riforma del Codice doganale dell’Unione, pubblicata il 17 maggio 2023, che valorizza la figura del Trust and Check Trader, rafforzando i benefici già riconosciuti ai soggetti AEO. Il nuovo Codice prevederà, infatti, una graduale sostituzione dei certificati AEO, che dovrebbe concludersi entro il 2037.
I requisiti per ottenere lo status di Trust and Check Trader si basano su quelli dell’AEO: vi è però, un nuovo requisito, relativo alla “trasparenza”, che si considera soddisfatto nelle ipotesi in cui il richiedente disponga di un sistema elettronico che consenta di fornire alle Autorità doganali, in tempo reale, tutti i dati sulla circolazione delle merci. Uno dei nuovi vantaggi sarà, infatti, proprio quello di poter svincolare le merci, in entrata o in uscita, senza un necessario intervento attivo da parte della Dogana.
L’operatore AEO nella riforma della normativa doganale
Anche la riforma doganale nazionale riconosce un ruolo centrale agli operatori AEO. In particolare, è previsto che, in caso di utilizzo del regime 42, agli operatori AEO non sarà richiesta nessuna cauzione (art. 6, d.lgs. 141/2024). Tutti i soggetti AEO, inoltre, potranno richiedere l’abilitazione a operare in rappresentanza diretta (art. 31 Dnc, all. 1, d.lgs. 141/2024). Gli operatori AEO, infine, potranno regolarizzare eventuali anomalie nella dichiarazione doganale senza dover incorrere in un esame preventivo da parte dell’Agenzia delle dogane (circolare ADM 10 dicembre 2024, n. 25/D).
Altro aspetto di grande rilievo è che la riforma doganale ha introdotto una nuova soglia di rilevanza penale delle contestazioni doganali. Le Disposizioni complementari nazionali, infatti, stabiliscono che al di sopra dei 10 mila euro di diritti contestati (distintamente considerati) o per importi inferiori, in caso di contrabbando aggravato, l’Agenzia delle dogane abbia l’obbligo di trasmettere la notizia di reato alla Procura europea.
Un procedimento penale potrebbe comportare significative conseguenze sul piano del riconoscimento dello status AEO. Il documento di Assonime, richiamando la circolare 5 aprile 2024, n. 9/D dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fornisce alcuni importati chiarimenti su reati e infrazioni che precludono il riconoscimento o il mantenimento dell’autorizzazione AEO.
In particolare, la circolare sottolinea la distinzione tra le modalità di gestione dei “reati gravi” rispetto alle “infrazioni doganali e fiscali”. Per queste ultime, l’arco temporale da prendere in considerazione è di tre anni dal momento in cui l’illecito è stato commesso.
Assonime precisa, inoltre, che la violazione si considera “grave o ripetuta” quando per la natura, entità o frequenza dell’illecito, l’operatore finisce per compromette il rapporto di fiducia con l’Amministrazione. Oltre alle violazioni della normativa doganale e fiscale, potrebbero assumere rilevanza le infrazioni legate all’attività economica del soggetto AEO. In tali ipotesi, occorre tenere in considerazione la buona fede dell’operatore e la pertinenza della violazione rispetto all’attività doganale.
Anche l’elemento quantitativo assume particolare rilevanza nella determinazione della responsabilità dell’operatore doganale. L’Autorità, infatti, è tenuta a confrontare il numero di infrazioni commesse dal richiedente con l’intera serie di operazioni doganali svolte dall’operatore in un determinato periodo di tempo. In particolare, vanno tenuti in considerazione il numero e il volume delle dichiarazioni doganali effettuate in tale arco temporale.
Secondo la Commissione europea, occorre considerare anche il criterio della ripetizione: infrazioni della medesima natura, che possono essere considerate minori, potrebbero essere state ripetute nel tempo, assumendo accresciuta importanza ai fini della valutazione finale.
I chiarimenti di Assonime sui “reati gravi”
Altro tema oggetto di chiarimento ha riguardato l’individuazione dei caratteri che contraddistinguono i “reati gravi”, ossia gli illeciti ostativi al rilascio o al mantenimento dello status.
Assonime chiarisce che all’interno di tale concetto rientrano i delitti non colposi di natura tributaria, finanziaria, fallimentare o contro la pubblica amministrazione, quelli con finalità di terrorismo o eversione, i reati previsti dal codice civile in materia societaria e quelli puniti con la pena edittale massima di almeno cinque anni di reclusione. Tale elenco, tuttavia, non è tassativo, per cui se gli uffici periferici dovessero ritenere grave un reato diverso da quelli elencati o, viceversa, non grave un reato ivi incluso, dovranno avviare un confronto con la struttura territoriale che sottoporrà la questione all’ufficio AEO centrale.
Va tuttavia rilevato che, nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile, è possibile ritenere comunque soddisfatto il criterio della conformità in una serie di ipotesi ora chiaramente indicate: riabilitazione, amnistia, prescrizione del reato, oblazione, patteggiamento, abolizione del reato, morte del reo.
Sono, invece, ininfluenti sia le infrazioni che i reati commessi dalle persone fisiche nell’ambito della loro sfera privata.
La circolare di Assonime evidenzia, infine, che la notizia di un procedimento penale deve essere tempestivamente comunicata all’Agenzia delle dogane, in virtù del rapporto di compliance che l’impresa deve mantenere con l’Amministrazione.
Sara Armella
Tatiana Salvi
Studio Armella & Associati