La nuova Circolare ADM 30/2025: una svolta nella semplificazione del valore in dogana

La Circolare n. 30/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un passaggio importante per tutte le aziende che effettuano importazioni con elementi di costo non quantificabili al momento dello sdoganamento. Il documento aggiorna in modo organico la disciplina della semplificazione del valore in dogana prevista dall’art. 73 del Codice Doganale dell’Unione, sostituendo integralmente la precedente circolare 5/D del 2017 Circolare 30-2025.733953.24-11-….

Si tratta di un tema spesso percepito come tecnico e complesso, ma in realtà di grande impatto operativo. Proprio per questo la nuova circolare punta a rendere più chiari i criteri, più uniformi le procedure e più prevedibile il rapporto tra imprese e amministrazione doganale.


Perché serviva una nuova circolare?

Negli ultimi anni il quadro normativo europeo si è evoluto rapidamente:

  • la Commissione ha aggiornato gli orientamenti sull’art. 73 CDU,
  • il sistema CDMS (Customs Decisions Management System) ha introdotto nuove versioni,
  • la prassi a livello europeo si è consolidata verso criteri più uniformi.

La circolare recepisce tutto questo e riscrive l’intera procedura di autorizzazione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, coerenza e prevedibilità per gli operatori.


Il cuore della riforma: capire quando la semplificazione è ammessa

La semplificazione del valore serve soprattutto nei casi in cui alcuni costi — ad esempio royalties, canoni, trasporti, assicurazioni variabili, costi di assistenza post-vendita — non sono ancora noti alla data di accettazione della dichiarazione doganale.

Per accedervi occorre dimostrare due elementi essenziali:

  1. Che il ricorso alla dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU comporterebbe costi amministrativi sproporzionati.
    È un criterio molto pratico: quando dover integrare successivamente ogni singola dichiarazione comporta costi e tempi eccessivi, la semplificazione diventa preferibile.
  2. Che il valore stimato non differirà in modo significativo dal valore reale.
    Significa che la “formula” proposta dall’operatore deve poggiare su dati oggettivi: storici contabili, fatture precedenti, contratti, accordi di licenza, ecc.

A ciò si aggiungono le condizioni soggettive, sostanzialmente allineate a quelle richieste per lo status AEO: affidabilità, contabilità trasparente e un’organizzazione interna adeguata a gestire i flussi doganali.


Una procedura più chiara e più tracciabile

La domanda si presenta esclusivamente tramite il sistema CDMS.
La circolare entra nel dettaglio dei campi da compilare e dei documenti obbligatori da allegare, tra cui:

  • una relazione esplicativa del metodo di calcolo proposto;
  • un file Excel con i dati storici che motivano la formula;
  • eventuali contratti, licenze, accordi che giustificano l’inclusione o esclusione di certi importi.

È previsto un vero e proprio “percorso amministrativo” con tempi definiti:

  • 30 giorni per la verifica di completezza da parte dell’Ufficio Origine e Valore;
  • 60 giorni per l’istruttoria dell’Ufficio locale ADM;
  • 120 giorni complessivi per la decisione (ridotti a 90 giorni per gli AEO).

L’intero processo diventa dunque più prevedibile e maggiormente ancorato a criteri oggettivi.


Autorizzazione senza scadenza, ma non senza controllo

Una delle novità più rilevanti è la conferma che le autorizzazioni ex art. 73 non hanno più una durata determinata. Non sono soggette a rinnovo e rimangono valide finché permangono le condizioni che le hanno giustificate.

Tuttavia, proprio per garantire l’attualità del metodo adottato, viene introdotto il monitoraggio annuale:
ADM può richiedere documenti aggiornati, dati a consuntivo e ogni elemento utile a verificare che la formula continui a riflettere fedelmente il valore effettivo delle merci.

Il monitoraggio può portare, a seconda dei casi:

  • alla conferma dell’autorizzazione,
  • alla modifica della formula,
  • alla sospensione (ad esempio per mancanza di requisiti temporanei),
  • o, nei casi più seri, alla revoca o annullamento.

Implicazioni pratiche per le imprese

Questa circolare, al di là degli aspetti formali, ha un impatto molto concreto sul lavoro delle aziende.
In particolare:

  • consente una gestione più efficiente dei costi variabili del valore in dogana;
  • evita l’uso eccessivo della dichiarazione semplificata, spesso più onerosa da gestire;
  • favorisce la prevedibilità dei controlli e riduce contenziosi e contestazioni;
  • valorizza l’integrazione tra dogana, contabilità e compliance interna;
  • riconosce un vantaggio competitivo agli operatori con status AEO.

In conclusione

La Circolare 30/2025 non introduce un “nuovo” istituto, ma lo modernizza, lo rende coerente con l’attuale quadro europeo e facilita una collaborazione più efficace tra imprese e Agenzia delle Dogane.
Per chi importa regolarmente merci con elementi variabili del valore, la semplificazione ex art. 73 può diventare — oggi più che mai — uno strumento strategico di gestione doganale.

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